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Canale Whistleblowing
In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, attraverso il Canale Whistleblowing del Gruppo Orbyta sarà possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di una delle società del Gruppo Orbyta.
Domande e risposte:
Possono effettuare una segnalazione:
- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso una delle società del Gruppo Orbyta;
- i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori a qualunque titolo che prestano la propria attività presso una delle società del Gruppo Orbyta;
- in generale, chiunque venga in contatto, per qualsiasi motivo, con una delle società del Gruppo Orbyta.
Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza e devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti così da poter intervenire in modo tempestivo.
In particolare, possono essere oggetto di segnalazione:
- comportamenti illeciti o sospetti, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- irregolarità nelle attività aziendali;
- atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività del Gruppo Orbyta o che ledano i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
Non possono essere oggetto di segnalazioni: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro o inerenti al rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.
Qualora il segnalante dovesse effettuare segnalazioni mendaci o diffamatorie – ferma restando la responsabilità penale e civile in capo al segnalante – lo stesso potrà essere soggetto all’applicazione di una sanzione disciplinare da € 500 a € 2.500.
Il Gruppo Orbyta garantisce l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, con protocolli sicuri e strumenti di crittografia. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
La segnalazione viene gestita da un apposito Comitato Whistleblowing composto da soggetti che – nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e protezione dei dati – sono dotati di autonomia e indipendenza.